Licenziamento per giusta causa
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore a seguito di controllo demandato dal datore di lavoro ad un’agenzia investigativa.
E così il datore può contestare i certificati sanitari prodotti dal dipendente qualora a seguito di indagine emerga che la patologia diagnosticata è inesistente in quanto incompatibile con le risultanze prodotte (Cass. sez. Lavoro, 17113/2016).
Ancora il datore di lavoro può accertare l’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 al fine di licenziare il lavoratore per giusta causa. Secondo il parere dei giudici supremi chiaramente espresso nella sentenza n. 9217/2016, il ricorso all’investigatore privato non costituisce violazione delle norme contenute nello Statuto dei Lavoratori poiché: “le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza.
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