Addebito separazione per tradimento: la risposta della giurisprudenza
Spesso le nostre indagini riguardano l’infedeltà coniugale. La separazione che può seguire può portare il giudice a decidere un addebito di separazione per tradimento. Vediamo come si comporta in questo caso la giurisprudenza.
L’intollerabilità della convivenza ed il grave pregiudizio all’educazione dei figli sono i primi fattori che costituiscono il presupposto a questa situazione e, se richiesto e ne ricorrano le circostanz, il giudice può ulteriormente dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio in quanto violazione del dovere non solo di fedeltà, proprio del matrimonio, ma anche di fiducia e rispetto reciproci che dovrebbero porsi alla base di una relazione di coppia.
Addebito separazione per tradimento: cosa stabilisce la legge
Per l’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell’uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell’altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. n. 14162/2001). Il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione (Cass. n. 279/2000).
Quindi l’analisi sulle condotte di entrambi i coniugi e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza sono pertanto elementi imprescindibili.
Addebito separazione per tradimento: quando è rilevante
In caso di una situazione ormai compromessa il tradimento non assume alcuna rilevanza. Al contrario si può rilevare se offende la dignità e l’onore dell’altro coniuge per le sue modalità: “la relazione intrattenuta da un coniuge con terzi, qualora, considerati gli aspetti esteriori caratterizzanti la stessa nell’ambiente in cui i coniugi vivono, sia idonea a dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà, è tale da costituire causa di addebito della separazione ex art. 151 c.c. anche qualora di fatto non si sostanzi in un vero e proprio tradimento, poiché in ogni caso tale da determinare l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge”. (Trib. Trieste, 24/03/2011)
Addebito seperazione per tradimento: eccezione
La Cassazione n. 11516 del 23/05/2014 ha statuito che: “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravita, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sè, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicchè la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618). Ciò vuoi dire che, a fronte dell’adulterio, il richiedente l’addebito ha assolto all’onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell’efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all’altro coniuge di provare, per evitare l’addebito, il fatto estintivo e cioè che l’adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l’adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata (così ancora la citata Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059). Dall’altro lato, l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà non è stata positivamente accertata dalla corte del merito, la quale, dopo attento esame di tutti gli elementi della fattispecie emersi nel corso del giudizio, ha infine escluso che nel caso concreto i fatti dalla responsabile allegati (litigi e l’abitudine di dormire in camere separate) fossero indizi concludenti ed inequivoci della pregressa situazione di intollerabilità della convivenza e della natura di mero simulacro ed apparenza della medesima, posto che comunque essi non impedirono la prosecuzione anche dei rapporti fra di loro.”
In sostanza, secondo la Corte, quando il tradimento è duraturo e particolarmente grave, non c’è bisogno di fornire la prova rigorosa del nesso causale tra l’intollerabilità della convivenza e il tradimento stesso.
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